TASI INQUILINI 2019

Condividi su facebook
Condividi su twitter
Condividi su linkedin
Condividi su email

Per la Legge di Stabilità 2019 la quota TASI affittuari variava a seconda se l’unità immobiliare locata era adibita dall’inquilino ad abitazione principale o meno. Nel primo caso la quota Tasi è dovuta interamente dal proprietario dell’immobile. In caso contrario la quota Tasi varia dal 10 al 30% in base alla percentuale stabilita dal Comune nel Regolamento relativo all’anno 2019.

Alla luce della nuova normativa vediamo cosa è cambiato per il calcolo e pagamento Tasi inquilini 2019.

INQUILINI NON RESIDENTI

Sono chiamati a pagare la Tasi sia l’inquilino che il proprietario, ma in misura diversa e infatti per i non residenti vigono le seguenti regole:

  • Tasi affittuario senza residenza: la quota TASI affitto, dovuta da chi loca un immobile adibito ad abitazione principale, varia dal 10 al 30% dell’ammontare complessivo della tassa, nella misurastabilita dal Comune.
  • Il proprietario o titolare del diritto che affitta, un immobile non adibito ad abitazione principale, è tenuto al pagamento della differenza.
  • La tasi è dovuta sia dal proprietario che dall’affittuario in quote percentuali diverse, se l’unità locata non è adibita ad abitazione principale, non rientrando in tal caso nell’agevolazione Tasi affittuari, e ciò vale anche se viene affittato un negozio, un ufficio.

TASI AFFITTUARI PER ABITAZIONE PRINCIPALE

Se l’immobile affittato è adibito ad abitazione principale da parte dell’affittuario, la quota Tasi a suo carico, non è più dovuta, essa è a carico del proprietario con una percentuale che va dal 90 al 70% della tassa così come stabilito dal Comune in cui risiede l’immobile. Nel caso in cui l’unità immobiliare non di lusso, sia occupata da un soggetto diverso dal proprietario o titolare del diritto reale, la Tasi è dovuta dal proprietario dell’immobile.

TASI INQUILINI 2019

L’inquilino che affitta o utilizza un immobile non come abitazione principale, per il calcolo Tasi, deve far capo alla percentuale Tasi stabilita dal Comune. Quindi, se il proprietario sull’immobile in affitto deve una TASI come seconda casa o ufficio o negozio, si deve utilizzare l’aliquota Tasi “ Altri immobili “.

TASI AFFITTUARI: come si paga

Proprietario ed inquilino sono responsabili in proprio del pagamento della propria quota.

In caso di più inquilini, la responsabilità Tasi è in solido per cui se uno dei due affittuari è inadempiente, il Comune può richiedere il pagamento della quota Tasi affittuari ad uno di essi o a tutti.

Se l’affitto ha una durata inferiore a 6 mesi, la Tasi è dovuta per intero dal proprietario-locatore.

Se l’affitto è superiore a 6 mesi, la Tasi è dovuta dall’affittuario per la propria quota.

TASI: novità 2019

Le novità in materia riguardano gli aumenti che i Comuni possono applicare alle aliquote IMU e TASI così come stabilito dalla Legge di Stabilità 2019. Accanto a quello già detto, in questa nuova esenzione Tasi prima casa, vi rientrano le seguenti unità immobiliari:

  • I fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali.
  • Le unità immobiliari che appartengono alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale, o destinate a studenti universitari, soci assegnatari anche senza residenza anagrafica.
  • La casa coniugale assegnata ad uno dei due coniugi, in caso di provvedimento di annullamento, separazione legale, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio.
  • L’unica unità immobiliare A1 e A3 ad uso abitativo, posseduta da cittadini italiani non residenti in Italia, iscritti però all’AIRE e titolari di pensioni nei paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia.
  • L’unico immobile iscritto in catasto come unità immobiliare unico, posseduto dalle Forze Armate, Polizia, Militari etc., per il quale non si richiede come condizione, la dimora abituale e la residenza anagrafica.
  • La sola unità immobiliare ad uso abitativo più le pertinenze, possedute da anziani residenti in istituti di ricovero permanente, purché l’abitazione non sia locata. L’anziano, per ottenere l’esenzione Tasi deve presentare la dichiarazione entro il 30 giugno.
  • TASI CANONE CONCORDATO: nel caso che il canone di affitto sia concordato tra le parti, per il calcolo Tasi, l’aliquota è ridotta del 25%.
  • TASI INQUILINI: la tasi è dovuta interamente dal proprietario nel caso in cui l’unità immobiliare non sia occupata da un soggetto che destina l’immobile ad abitazione principale.
  • TASI COMODATO GRATUITO: il comodato gratuito è concesso a parenti ed affini entro il 1° grado, in tal caso vi è una riduzione della tasi del 50% qualora ve ne siano i requisiti.

Accedi per Visualizzare in Contenuto