In materia di scontrino elettronico, reso obbligatorio dal 1° luglio 2019 per i soggetti con volume di affari fino a 400.00€, non sono ancora disponibili i servizi gratuiti annunciati dall’Agenzia delle Entrate.
Alcuni che hanno avuto modo di sperimentare i software e le App nonché i vari servizi messi a disposizione dall’Agenzia, ipotizzano la loro non idoneità per i primi interessati dai corrispettivi telematici.
Per i commercianti e negozianti diventa un obbligo acquistare e testare i nuovi registratori di cassa telematici che sostituiranno quelli tradizionali, per cui essi sicuramente non si affideranno ai servizi gratuiti dell’Agenzia delle Entrate.
Tuttavia, resta l’incognita su quali saranno le funzionalità messe a disposizione dei soggetti di cui all’art. 22 del DPR IVA, dopo l’annuncio di un App dedicata a memorizzazione e trasmissione dei corrispettivi contenuto nel provvedimento del 18/04/2019.
Questo e lo scontrino elettronico è stato l’argomento del convegno organizzato da Euro Conference nella giornata del 27 maggio 2019.
ATTESA E DUBBI SUI SERVIZI GRATUITI DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE IN MATERIA DI SCONTRINO FISCALE
I sistemi messi a disposizione, APP e Software gratuito, prevedono l’inserimento dei dati manualmente, dati che dovranno corrispondere al documento commerciale dato al cliente in sostituzione dello scontrino cartaceo o della ricevuta fiscale.
L’Agenzia delle Entrate, sta lavorando su di una procedura web di memorizzazione e trasmissione dei dati dei corrispettivi giornalieri alternativa e meno onerosa per il contribuente.
Infatti la differenza tra i servizi SOGEI e quelli delle case produttrici di software sarà l’efficienza, naturalmente queste notazioni sono solo supposizioni, in quanto ad oggi non abbiamo alcuna novità sulla messa a disposizione dell’APP per smartphone e del servizio web dedicato.
SCONTRINO ELETTRONICO: COSA CAMBIA NEL RAPPORTO CLIENTE-COMMERCIANTE
Lo scontrino elettronico rappresenta una novità maggiore nell’ottica digitale in quanto modificherà le abitudini giornaliere non solo dei commercianti ma anche dei piccoli consumatori, per cui i dubbi riguarderanno anche il rapporto commerciante-consumatore, perché se lo scontrino cartaceo e la fattura spariranno, ci chiediamo cosa si rilascerà al cliente all’atto della vendita o della prestazione.
Ci viene in aiuto il decreto MEF e MISE del 7/12/2016 per il quale il documento commerciale da rilasciare al cliente deve contenere:
- Numero progressivo
- Data e ora di emissione
- Ubicazione servizio
- Dati identificativi l’esercente emittente
- Descrizione del bene o del servizio prestato
- Partita IVA
- Ammontare del corrispettivo complessivo pagato
Tale documento costituirà il titolo per esercitare diritti di garanzia e a richiesta, si dovrà emettere un documento commerciale a valenza fiscale se il cliente vuole esercitare il diritto a detrazione o deduzione.
Tale documento è generato solo con strumenti tecnologici di cui all’art.2 comma 3 del D. Lgs 127/2015 che ne garantiscono l’inalterabilità e la sicurezza dei dati.
Il software dell’Agenzia quindi dovrebbe avere tali caratteristiche in virtù del fatto che è stato pensato come una alternativa per coloro che vogliono usufruire dei servizi pubblici di SOGEI.
Ancora una volta il ruolo negativo lo farà il tempo che non consentirà ad imprese e professionisti di arrivare preparati ad una delle maggiori novità fiscali del 2019 e 2020.