L’Agenzia delle Entrate il 19 aprile 2019 ha pubblicato il provvedimento con le regole operative e le istruzioni per la cessione del credito anche per lavori effettuati nelle singole unità immobiliari.
La cessione del credito deve essere comunicata all’Agenzia delle Entrate dal contribuente, secondo una specifica scadenza e procedura illustrata nel provvedimento del 19 aprile 2019.
Il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 19 aprile rende operativa una delle novità riguardanti l’Ecobonus introdotte dalla Legge di Bilancio 2018, che aveva esteso la possibilità di cessione del credito oltre che ai condomini anche alle singole unità immobiliari.
L’Agenzia fornisce anche le istruzioni operative per consentire ai contribuenti di cedere il credito corrispondente alla detrazione spettante per i lavori ammessi all’Ecobonus.
Il provvedimento disciplina anche le regole per la cessione del credito riguardante i lavori di riqualificazione energetica effettuati su parti comuni di edifici diversi da quelli di cui al comma 2-quarter art. 14 del decreto legge n. 633/2013, cessione del credito per gli interventi su parti comuni di edifici condominiali finalizzati alla riduzione del rischio sismico e riqualificazione energetica.
CESSIONE CREDITO ECOBONUS PER I LAVORI SU SINGOLE UNITA’ IMMOBILIARI
Il provvedimento stabilisce che:
- i soggetti che nell’anno precedente a quello di sostenimento delle spese sono possessori di redditi esenti IRPEF o per espressa previsione o perché l’imposta lorda è assorbita dalle detrazioni, i quali non avrebbero potuto, in concreto, fruire della corrispondente detrazione atteso che la stessa spetta fino a concorrenza dell’imposta lorda, (c.d. no tax area), possono cedere il credito corrispondente alla detrazione in favore dei fornitori che hanno effettuati gli interventi ovvero di altri soggetti privati, ivi inclusi gli istituti di credito e gli intermediari finanziari,
- tutti gli altri soggetti beneficiari della detrazione diversi dai c.d. no tax area possono cedere il credito corrispondente alla detrazione in favore dei fornitori che hanno effettuati gli interventi ovvero di altri soggetti privati.
La cessione del credito in linea teorica riguarda i seguenti soggetti:
- tutti i contribuenti beneficiari dell’Ecobonus
- i fornitori che hanno eseguito i lavori
- gli intermediari finanziari e gli istituti di credito solo nel caso in cui il credito è ceduto da soggetti che ricadono nella no tax area
- altri soggetti privati quali persone fisiche, anche esercenti attività di lavoro autonomo o d’impresa, società ed enti che siano però collegati al rapporto che ha dato origine alla detrazione;
CESSIONE CREDITO ANCHE PER I CONDOMINI MINIMI E SISMA+ECOBONUS
Il provvedimento del 19 Aprile 2019 contiene le istruzioni anche per le spese sostenute per i lavori di:
- riqualificazione energetica realizzati sulle parti comuni di edifici, diversi da quelli di cui al comma 2-quater del citato articolo 14 del decreto legge n. 63 del 2013;
- effettuati su parti comuni di edifici, ricadenti nelle zone sismiche 1, 2 e 3, finalizzati congiuntamente alla riduzione del rischio sismico e alla riqualificazione energetica degli edifici, di cui al comma 2-quater.1 del medesimo articolo 14.
Relativamente al secondo punto precisiamo che il relativo credito può essere utilizzato dal cessionario dal 20 Marzo del periodo d’imposta successivo a quello in cui:
- il condominio ha sostenuto la spesa e sempreché il condomino cedente abbia contribuito al relativo sostenimento per la parte non ceduta sotto forma di credito d’imposta;
- il fornitore ha emesso fattura comprensiva del relativo importo, nel caso di cessione al fornitore medesimo.