Riparare un prodotto invece di sostituirlo con uno nuovo diventa una possibilità più tutelata dalla legge. È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 7 ottobre 2026 il decreto legislativo 25 settembre 2026, n. 176, che recepisce la direttiva europea 2024/1799 sul diritto alla riparazione. Il provvedimento introduce nuove disposizioni nel Codice del consumo con l’obiettivo di allungare la vita utile dei beni, ridurre gli sprechi e rendere più semplice per i cittadini accedere ai servizi di riparazione. Le novità riguardano sia i produttori, chiamati a rispettare specifici obblighi per determinate categorie di prodotti, sia i consumatori, che possono beneficiare di una maggiore protezione quando scelgono di riparare un bene difettoso.
Il decreto entrerà in vigore il 22 ottobre 2026, ma alcune modifiche relative alla garanzia legale si applicano ai contratti conclusi a partire dal 31 luglio 2026. È quindi importante distinguere tra le nuove regole sulla riparazione dei prodotti fuori garanzia e quelle che intervengono sui diritti già riconosciuti al consumatore quando un bene presenta un difetto di conformità. Le due discipline sono collegate, ma non coincidono e prevedono condizioni differenti.
Una delle principali novità riguarda l’estensione della garanzia legale di ulteriori 12 mesi quando il consumatore sceglie la riparazione come rimedio per un prodotto difettoso. In base alle nuove disposizioni, se il venditore interviene per ripristinare la conformità del bene attraverso una riparazione, il periodo di responsabilità viene prolungato una volta di dodici mesi. Prima di procedere, il venditore deve informare il consumatore della possibilità di scegliere tra riparazione e sostituzione e dell’eventuale estensione della garanzia.
La garanzia legale resta distinta dalla garanzia commerciale eventualmente offerta dal produttore. La prima è prevista dalla legge e tutela il consumatore nei confronti del venditore in caso di difetti di conformità; la seconda è una copertura aggiuntiva che può essere proposta alle condizioni stabilite dal soggetto che la concede. La nuova estensione riguarda il periodo di responsabilità legale del venditore e non significa che ogni intervento di riparazione, indipendentemente dalle circostanze, comporti automaticamente un nuovo periodo di garanzia di dodici mesi.
Il provvedimento interviene anche sull’obbligo di riparazione dei fabbricanti. Su richiesta del consumatore, il produttore dovrà riparare determinati beni anche quando il difetto si manifesta al di fuori del periodo di garanzia, purché il prodotto rientri nelle categorie per le quali la normativa europea stabilisce specifici requisiti di riparabilità e l’intervento sia tecnicamente possibile. La riparazione dovrà avvenire gratuitamente o a un prezzo ragionevole e in tempi ragionevoli. Non si tratta quindi di un obbligo generalizzato che riguarda qualsiasi oggetto in commercio, ma di una disciplina applicabile ai prodotti individuati dalla normativa europea.
Tra le categorie interessate figurano diversi elettrodomestici, come lavatrici, lavasciuga, lavastoviglie, frigoriferi, congelatori e asciugatrici, oltre agli aspirapolvere. Le disposizioni comprendono anche display elettronici e televisori, telefoni cellulari, telefoni cordless e tablet, server e prodotti di archiviazione dati, saldatrici, beni che incorporano batterie per mezzi di trasporto leggeri e apparecchi domestici per il riscaldamento d’ambiente locale. L’elenco è legato agli atti europei che fissano i requisiti di riparabilità e può essere aggiornato in funzione dell’evoluzione della normativa.
Per i prodotti soggetti all’obbligo, i fabbricanti dovranno mettere a disposizione informazioni facilmente accessibili sui servizi di riparazione e indicazioni sui prezzi indicativi degli interventi ordinari. Anche i pezzi di ricambio e gli strumenti necessari dovranno essere offerti a condizioni ragionevoli, in modo da non scoraggiare la scelta della riparazione. Quando il produttore è stabilito fuori dall’Unione europea, gli obblighi ricadono, secondo i casi previsti dalla legge, sul rappresentante autorizzato, sull’importatore o sul distributore.
Le nuove regole intendono inoltre contrastare gli ostacoli che rendono più difficile riparare un prodotto. I fabbricanti non potranno impedire senza una giustificazione legittima e oggettiva gli interventi sui beni interessati attraverso clausole contrattuali o tecnologie hardware e software. La disciplina tutela anche l’utilizzo di ricambi originali, usati, compatibili o realizzati mediante stampa 3D, quando rispettano le norme applicabili in materia di sicurezza e proprietà intellettuale. Il produttore non potrà rifiutare una riparazione per il solo fatto che il bene sia già stato riparato in precedenza da un tecnico indipendente o da un altro soggetto.
Questo passaggio è rilevante per chi desidera rivolgersi a un riparatore diverso dal centro assistenza ufficiale. Il consumatore conserva infatti la possibilità di scegliere il professionista a cui affidare il prodotto, nel rispetto delle condizioni previste dalla normativa. La finalità è favorire la concorrenza nel mercato delle riparazioni, ampliare le opzioni disponibili e ridurre le situazioni in cui la sostituzione di un bene diventa l’unica alternativa economicamente praticabile.
Il decreto introduce inoltre un modello europeo di informazioni sulla riparazione, che può essere fornito dal riparatore prima che il consumatore concluda il contratto. Il documento contiene informazioni sull’identità del professionista, sul bene interessato, sul tipo di intervento, sul prezzo o sui criteri per calcolarlo, sui tempi previsti e sull’eventuale disponibilità di un prodotto sostitutivo temporaneo. Il modulo deve essere fornito gratuitamente, anche se il riparatore può chiedere il pagamento dei costi necessari per una diagnosi tecnica, informando preventivamente il cliente.
Quando il modulo è completo e il consumatore accetta le condizioni proposte entro il periodo di validità, il riparatore è tenuto a eseguire l’intervento secondo quanto concordato. Le condizioni indicate non possono essere modificate per trenta giorni dalla presentazione del documento, salvo che le parti concordino un periodo più lungo. La misura mira a rendere più trasparenti i costi e le modalità della riparazione, riducendo il rischio di sorprese durante l’esecuzione del servizio.
Un altro elemento previsto dalla disciplina è la sezione nazionale della piattaforma online europea dedicata alla riparazione, attraverso la quale i consumatori potranno individuare servizi e iniziative registrate. La piattaforma è pensata per agevolare l’incontro tra chi ha bisogno di riparare un prodotto e i professionisti che offrono il servizio, oltre a favorire la diffusione di informazioni sulle alternative alla sostituzione. Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy è individuato come punto di contatto nazionale con la Commissione europea per gli aspetti relativi alla sezione italiana.
Il decreto istituisce anche l’Osservatorio nazionale sulla riparazione presso il Ministero delle Imprese e del Made in Italy. L’organismo avrà il compito di raccogliere dati sull’andamento del settore, individuare le principali difficoltà riscontrate da consumatori e imprese e analizzare le buone pratiche che possono favorire la riparazione dei beni. Il monitoraggio servirà a valutare gli effetti delle nuove disposizioni e a migliorare il coordinamento tra i soggetti coinvolti, offrendo una base informativa per seguire l’evoluzione del mercato.
Il rispetto degli obblighi è accompagnato da un sistema di sanzioni amministrative. Per le violazioni previste dal decreto, le multe possono variare da 5.000 a 50.000 euro per ciascuna violazione. Nei casi di particolare gravità o di recidiva, i limiti minimo e massimo possono essere raddoppiati. L’Autorità garante della concorrenza e del mercato è incaricata di accertare le violazioni e di adottare i provvedimenti necessari per interromperle ed eliminarne gli effetti.
Le nuove regole rappresentano un cambiamento importante per il mercato dei beni di consumo, perché mirano a rendere la riparazione una scelta più concreta e accessibile. Per i cittadini, i vantaggi potenziali riguardano una maggiore trasparenza sui prezzi, la possibilità di confrontare i servizi disponibili e, nei casi previsti, un’estensione della garanzia legale. Per le imprese, invece, il provvedimento comporta nuovi obblighi informativi e organizzativi, oltre alla necessità di garantire l’accesso a ricambi e strumenti per i prodotti interessati.
Il diritto alla riparazione non elimina tutti i limiti tecnici ed economici degli interventi e non impone ai produttori di riparare indistintamente qualsiasi prodotto. L’obbligo si applica alle categorie individuate dalla normativa europea, mentre restano da valutare la fattibilità dell’intervento e le condizioni stabilite dalla legge. Prima di richiedere una riparazione, è quindi utile verificare se il prodotto rientra nell’ambito della disciplina e distinguere tra un difetto coperto dalla garanzia legale e un guasto che si manifesta al di fuori di tale periodo.
Fonti
- Decreto legislativo 25 settembre 2026, n. 176, attuazione della direttiva (UE) 2024/1799, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 233 del 7 ottobre 2026.
- Direttiva (UE) 2024/1799 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024, recante norme comuni che promuovono la riparazione dei beni.
- Codice del consumo, decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, come modificato dal decreto legislativo n. 176/2026.
- Consiglio dell’Unione europea, documentazione informativa sul diritto alla riparazione dei prodotti.
- Ministero delle Imprese e del Made in Italy, disposizioni relative all’Osservatorio nazionale sulla riparazione e al punto di contatto per la piattaforma europea.